COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 29/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARCO TRE FONTANE PER POSIZIONE IRREGOLARE ASSISTENTE ARBITRO NELLA GARA VIETRI-PARCO TRE FONTANE DEL 12.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 29/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PARCO TRE FONTANE PER POSIZIONE IRREGOLARE ASSISTENTE ARBITRO NELLA GARA VIETRI-PARCO TRE FONTANE DEL 12.11.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società PARCO TRE FONTANE avverso la posizione irregolare dell’assistente di parte signor Margiotta Daniele nella gara del 12.11.2006 tra il Vietri ed il Parco Tre Fontane; Ascoltata la società reclamante nonché la controinteressata; Considerato che dalla certificazione del C.R. Basilicata il signor Margiotta Daniele alla data della disputa della gara non risulta essere tesserato per la società Vietri; Ritenuto che il Margiotta non aveva titolo per essere utilizzato quale assistente di parte; P.Q.M. - accoglie il ricorso della società Parco Tre Fontane e per l’effetto assegna alla stessa gara vinta con il seguente punteggio: VIETRI – PARCO TRE FONTANE 0-3; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it