COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 29/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITALBA AVVERSO SQUALIFICHE GIOCATORI COLUCCI LUCIANO E DI BELLO SALVATORE PER TRE GARE, COME DA CU N. 45 DEL 22.11.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 29/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VITALBA AVVERSO SQUALIFICHE GIOCATORI COLUCCI LUCIANO E DI BELLO SALVATORE PER TRE GARE, COME DA CU N. 45 DEL 22.11.2006.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VITALBA avverso le squalifiche dei calciatori COLUCCI Luciano e DI BELLO Salvatore per 3(tre) gare, come da CU n.45 del 22.11.2006;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltati i dirigenti della società Vitalba che ne avevavo fatto rituale richiesta;
Preso atto che, a norma dell’art. 31 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
Accertata, dal suddetto rapporto, la condotta violenta posta in essere dai calciatori Colucci e Di Bello nei confronti del D.G. e di un giocatore avversario;
Letto l’articolo 14, comma 2 bis, lettera b del CGS;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso, confermando le 3(tre) giornate di squalifica inflitte ai calciatori Di Bello e Colucci, così dome previsto dal citato art. 14, 2 bis lettera b, per condotta violenta degli stessi;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
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