COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 02/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGGIANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CHIRICHELLA DOMENICO PER 4 GARE, CU N. 45 DEL 22.11.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 02/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VIGGIANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE CHIRICHELLA DOMENICO PER 4 GARE, CU N. 45 DEL 22.11.2006.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RAL VIGGIANO avverso la squalifica inflitta da GS al calciatore Chirichella Domenico per 4 gare, come da CU n.45 del 22-11-2006;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Rilevato che dalla lettura del rapporto arbitrale emerge un comportamento qualificabile come condotta irriguardosa ed ingiuriosa ai danni del D.G., ma non violenta così come stabilito dall’art. 14, comma 2bis, lettera a, del CGS;
Ritenuto di poter accogliere parzialmente il ricorso proposto e di ridurre la squalifica inflitta come da dispositivo;
P.Q.M.
- riduce la squalifica inflitta al calciatore CHIRICHELLA Domenico della società Real Viggiano a 2(due) giornate;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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