COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 13/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC, SCHIERATO NELLA GARA PISTICCI SETAC – SALANDRA DEL 18.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 13/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SALANDRA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETA’ PISTICCI CIRCOLO SETAC, SCHIERATO NELLA GARA PISTICCI SETAC – SALANDRA DEL 18.11.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SALANDRA per la posizione irregolare del calciatore BENEDETTO Francesco (nato il 20.10.1982) schierato nella gara del 18.11.2006 tra il Pisticci Circolo Setac e la Pol. Salandra; Letti gli atti ufficiali di gara dai quale emerge che il summenzionato calciatore veniva riportato in distinta con la maglia numero 11; Rilevato dagli atti esistenti presso il Comitato Regionale di Basilicata quanto segue: - la società Pisticci Circolo Setac inviava al suddetto CRB la lista di trasferimento n.04105 relativa al calciatore Benedetto Francesco in data 10.11.2006 ma, essendo la stessa sprovvista del timbro della Società e di una univoca e chiara indicazione del tipo di trasferimento (a titolo definitivo o temporaneo), veniva restituita - con raccomandata del 13.11.2006 n.ro 103214924792 – perché venisse rifatta con tutti i dati richiesti; - la società Pisticci Circolo Setac provvedeva a rifare la lista di trasferimento (la n. 04104) ed a inviarla al CRB soltanto in data 22.11.2006; - detto trasferimento è da ritenersi irregolare in quanto pervenuto fuori tempo, così come previsto dalle NOIF; Ritenuto, pertanto, che il calciatore Benedetto Francesco, alla data della disputa della gara, il 18.11.2006, non risultava essere tesserato con la società Pisticci Circolo Setac e, quindi, la sua partecipazione alla gara va considerata irregolare; P.Q.M. - in accoglimento del reclamo, infligge alla società PISTICCI SETAC la perdita della gara con il seguente punteggio: PISTICCI CIRCOLO SETAC-SALANDRA 0-6; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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