COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 20/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPIA SPORT TITO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL DIRIGENTE PARISI EGIDIO LUCIANO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SCANZANO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 20/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPIA SPORT TITO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL DIRIGENTE PARISI EGIDIO LUCIANO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SCANZANO. Letto il ricorso proposto dalla società Olimpia Sport Tito per posizione irregolare del signor Parisi Egidio Luciano, assistente di parte nella gara del 26.11.2006 tra l’Olimpia Sport Tito e l’Atletico Scanzano; Letti gli atti ufficiali di gara; Acquisito dalla segreteria del C.R. Basilicata il modulo di iscrizione della società Atletico Scanzano; Rilevato che il signor Parisi Egidio Luciano, nato il 2.09.1958, risulta essere regolarmente tesserato per la stagione 2006-2007 con la società Atletico Scanzano, con la qualifica di consigliere e, di conseguenza la posizione del suddetto tesserato, nella gara del 26.11.2006 era regolare; P.Q.M. - respinge il ricorso proposto; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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