COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 20/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ METANAUTO PICERNO (3^ CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE ROSA GIUSEPPE DELLA SOCIETà GUARDIA PERTICARA, SCHIERATO NELLA GARA DEL 3.12.2006 TRA IL GUARDIA PERTICARA E LA METANAUTO PICERNO.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 20/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ METANAUTO PICERNO (3^ CATEGORIA) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE ROSA GIUSEPPE DELLA SOCIETà GUARDIA PERTICARA, SCHIERATO NELLA GARA DEL 3.12.2006 TRA IL GUARDIA PERTICARA E LA METANAUTO PICERNO.
Letto il ricorso proposto dalla società Metanauto Picerno per la posizione irregolare del calciatore della società Guardia Perticara DE ROSA Giuseppe, nato il 18.12.1990, schierato nella gara del 3.12.2006 tra il Guardia Perticara e la Metanauto Picerno;
Rilevato che la società Guardia Perticara non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione o documentazione integrativa;
Considerato che il calciatore De Rosa Giuseppe, nato il 18.12.1990, in qualità di “giovane” è sprovvisto dell’autorizzazione rilasciata dal C.R. Basilicata ai sensi dell’art.34 delle NOIF e, di conseguenza, essendo in posizione irregolare, non poteva partecipare alla gara in oggetto;
P.Q.M.
- in accoglimento del proposto reclamo infligge alla società Guardia Perticara la perdita della gara con il punteggio: GUARDIA PERTICARA-METANAUTO PICERNO 0-3;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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