COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI SETAC AVVERSO LA DECISIONE DELLA CD PUBBLICATA SULCU N.53 DEL 13.12.2006

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISTICCI SETAC AVVERSO LA DECISIONE DELLA CD PUBBLICATA SULCU N.53 DEL 13.12.2006 Letto il reclamo proposto dalla società PISTICCI CIRCOLO SETAC avverso la decisione della CD pubblicata sul CU n. 53 del 13-12-2006, con la quale si assegnava alla reclamante la perdita della gara del 18-11-2006 tra il Pisticci Setac e il Salandra; Considerato che non è possibile ricorrere avverso un provvedimento della C.D. allo stesso organo giudicante, ma che l’impegnativa è possibile unicamente, nei prescritti termini, alla CAF; - dichiara inammissibile il proposto reclamo.
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