COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOLVE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL g.s. PUBBLICATI SUL CU N. 48 DEL 29-11-2006 IN MERITO ALLA GARA TOLVE – INTER CLUB WALTER ZENGA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 29/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOLVE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL g.s. PUBBLICATI SUL CU N. 48 DEL 29-11-2006 IN MERITO ALLA GARA TOLVE – INTER CLUB WALTER ZENGA.
Letto il reclamo proposto dalla società TOLVE avverso i provvedimenti del GS pubblicati sul CU n. 48 del 29-11-2006 in merito alla gara Tolve - Inter Club Walter Zenga del 25-11-2006;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Ascoltato il D.G.;
Appurato che il comportamento dei calciatori, dirigenti e tifoseria della società Tolve ha creato un clima ostile e di tensione tale da indurre l’arbitro a continuare la gara pro-forma;
Preso atto che dalle disposta audizione del D.G. è emerso che la condotta posta in essere dall’allenatore del Tolve signor Grignetti è da considerarsi violenta in quanto lo stesso lanciava all’indirizzo dell’arbitro una bottiglietta d’acqua colpendolo, senza tuttavia provocargli dolore e/o conseguenze;
Evidenziato che dall’istruttoria espletata, la condotta posta in essere dal calciatori Luongo Antonello e Paradiso Vito è da considerarsi più grave rispetto agli altri compagni di squadra e, pertanto, adeguatamente sanzionata dal G.S.; mentre per i calciatori Frontuto Berardino e Nardiello Vincenzo, pur rimanendo accertata le responsabilità a loro carico, le sanzioni vanno ridotte - come da dispositivo – per essersi le stesse caratterizzate in un comportamento irriguardoso e non collaborativo ai danni del D.G., in particolar modo da parte del capitano;
Considerato, infine, che negli episodi per cui è procedimento che hanno impedito al D.G. la regolare continuazione della gara, si riscontra una responsabilità oggettiva della società Tolve;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del proposto reclamo:
- conferma il risultato di 0-3 a favore della società Inter Club Walter Zenga;
- conferma l’ammenda di euro 300.00 a carico dela Tolve per responsabilità oggettiva della stessa;
- conferma la squalifica di Grignetti Francesco fino al 31-3-2007;
- conferma le squalifiche dei calciatori Paradiso Vito e Luongo Antonello per 5(cinque) gare;
- riduce la squalifica inflitta a Nardiello Luciano a 4(quattro) giornate e quella inflitta a Frontuto Berardino a 5(cinque) giornate;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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