COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S.I. S. ANTONIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GAGLIARDI FABIO PUBBLICATA SUL CU N.38 DELL’ 8.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S.I. S. ANTONIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GAGLIARDI FABIO PUBBLICATA SUL CU N.38 DELL’ 8.11.2006. Letto il reclamo proposto dalla società CSI S. ANTONIO avverso la squalifica inflitta dal GS al calciatore GAGLIARDI FABIO fino al 31.09.2009, pubblicata sul CU n. 38 dell’8-11-2006; Letti gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni difensive della reclamante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali né nella disposta audizione con cui il D.G. ha confermato di essere stato colpito con un forte schiaffo al viso dal calciatore Gagliardi Fabio in occasione della gara di Coppa Italia del 2.11.2006 tra il CSI S. Antonio ed il Santa Maria; Evidenziato che, a norma dell’art. 31 del CGS i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati; Tenuto conto, infine, della giovane età del calciatore e dell’assenza di conseguenze per il DG; che la sanzione deve avere non solo carattere punitivo ma anche rieducativo; ferme restando la gravità e la censurabilità del gesto posto in atto dal Gagliardi, appare opportuno operare una riduzione della sanzione comminata; P.Q.M - a parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Gagliardi Fabio fino al giorno 08.11.2008; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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