COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA TEANA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI FIORENZA MASSIMO (6 GARE), FIORENZA ANTONIO (5 GARE), FIORENZA GIUSEPPE (3 GARE) PUBBLICATE SUL CU N.55 DEL 20.11.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA TEANA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI FIORENZA MASSIMO (6 GARE), FIORENZA ANTONIO (5 GARE), FIORENZA GIUSEPPE (3 GARE) PUBBLICATE SUL CU N.55 DEL 20.11.2006. Letto il reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA TEANA avverso le squalifiche inflitte dal GS ai calciatori FIORENZA MASSIMO (6 gare), FIORENZA ANTONIO (5 gare) e FIORENZA GIUSEPPE (3 gare), pubblicate sul CU n. 55 del 20.11.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che, in riferimento alla condotta posta in essere dai calciatori su menzionati, dal supplemento al rapporto di gara emerge a carico di Fiorenza Massimo e Fiorenza Antonio sicuramente una condotta violenta ai danni del D.G. e adeguatamente sanzionata dal D.G.; Considerato, con riferimento alla sanzione inflitta al calciatore Fiorenza Giuseppe, che dalla lettura degli atti ufficiali emerge a carico della stesso un comportamento unicamente irriguardoso e non violento ai danni del D.G.; Visto l’art. 14, 2/bis, del CGS; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo e conferma le squalifiche inflitte dal GS ai calciatori Fiorenza Massimo (6 gare) e Fiorenza Antonio (5 gare); - riduce la squalifica inflitta a Fiorenza Giuseppe a 2(due) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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