COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ (GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 300.00) DAL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.57 DEL 29.12.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ (GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 300.00) DAL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.57 DEL 29.12.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società FERRANDINA CALCIO avverso i provvedimenti del GS pubblicati sul CU n. 57 del 29.12.2006; Letti gli atti ufficiali; Premesso che, ai sensi dell’art. 41 – punto 3 -, non è impugnabile la sanzione della disputa di 1(una) gara a porte chiuse; Rilevato che il comportamento dei propri sostenitori durante la gara Ferrandina Calcio – Moliterno del 23.12.2006 è stato alquanto violento in più occasioni anche dopo l’intervento del proprio capitano che invitava gli stessi tifosi ad evitare il lancio continuo di petardi; Considerato che il comportamento è da considerarsi a tutti gli effetti sia come violento che come antisportivo, nonché reiterato P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo ai sensi dell’art. 41, punto 3, in merito alla sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse; - rigetta il proposto reclamo, confermando l’ammenda di euro 300.00; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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