COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL IRSINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A PROPRI TESSERATI COME DA CU N.55 DEL 20.12.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL IRSINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A PROPRI TESSERATI COME DA CU N.55 DEL 20.12.2006.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società REAL IRSINA avverso le sanzioni inflitte dal GS e pubblicate sul CU n. 55 del 20-12-2006 ai calciatori DELL’AQUILA LUCA, LOLAICO VITO, GURRADO GIACOMO nonché al dirigente COLAMASSARO LUIGI e all’allenatore RIZZI GIACOMO;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che dalle argomentazioni addotte dalla società reclamante ed in particolar modo dalla eccepita provocazione, non si traggono elementi validi per giustificare un atto di estrema violenza e gravità posto in essere dal calciatore Dell’Aquila Luca ai danni del D.G.;
Rilevato , per quanto attiene la condotta del calciatore Gurrado Giacomo, che a norma dell’art.14, 2/bis, lettera b, del CGS, la squalifica minima, in caso di condotta violenta ai danni di un calciatore avversario, è di 3(tre) giornate di squalifica;
Preso atto che il comportamento posto in essere dal calciatore Lolaico Vito integra la fattispecie prevista e punita dall’art.14, 2/bis, lettera a, del CGS, qualificabile come condotta gravemente irriguardosa ed antisportiva nel confronti del D.G.;
Considerato, inoltre, che la sanzione inflitta al signor Rizzi Giacomo in riferimento a quanto riportato nel supplemento di rapporto dal D.G. appare eccessiva in quanto lo stesso manteneva unicamente un comportamento irriguardoso ai danni del D.G.;
Rilevato, infine, che a norma dell’art. 41 del CGS non sono impugnabili le inibizioni a carico di dirigenti fino ad un mese;
P.Q.M.
- conferma le sanzioni inflitte dal GS ai calciatori Dell’Aquila Luca fino al 20.12.2011 e Gurrado Giacomo per 3(tre) gare;
- Riduce la squalifica inflitta al calciatore Lolaico Vito a 2(due) giornate;
- Riduce la squalifica inflitta all’allenatore Rizzi Giacomo fino al 17.01.2007;
- Dichiara, a norma dell’art.41, 3° comma lettera b, del CGS, inammissibile il proposto reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Colamassaro Luigi;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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