COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI VIA ROMA AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE TERMINIO SOSSIO, SQUALIFICHE CALCIATORI CARBONE CLAUDIO E LAURINO ANTONIO PUBBLICATE SUL CU N. 57 DEL 29.12.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI VIA ROMA AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE TERMINIO SOSSIO, SQUALIFICHE CALCIATORI CARBONE CLAUDIO E LAURINO ANTONIO PUBBLICATE SUL CU N. 57 DEL 29.12.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società AMICI DI VIA ROMA avverso le decisioni del GS pubblicate sul CU n. 57 del 29.12.2006 e riguardanti l’inibizione del dirigente TERMINIO SOSSIO (fino al 31.12.2007) e le squalifiche dei calciatori LAURINO ANTONIO (fino al 30.09.2010) e CARBONE CLAUDIO (fino al 30.06.2010); Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali emerge a carico dei suddetti tesserati in oggetto un comportamento violento ai danni del D.G.; Evidenziato, in particolare, che il calciatore Laurino Antonio colpiva l’arbitro con un violento pugno al labbro, sputando all’indirizzo dello stesso D.G. e reiterando un comportamento minaccioso ed intimidatorio a fine gara; mentre il calciatore Carbone Claudio, dopo essere stato espulso, ritornava sul terreno di gioco e colpiva il D.G. con uno schiaffo; Rilevato, del pari, che anche il dirigente Terminio Sossio aveva un atteggiamento violento ai danni dell’arbitro; Ribadito che a norma dell’art. 31 del CGS i rapporti arbitrali fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati; Ritenute adeguate ai comportamenti posti in essere dai citati tesserati le sanzioni inflitte dal G.S. P.Q.M. - respinge il proposto ricorso, confermando le sanzioni inflitte; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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