COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARROSSA (3^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BERNABEI ROCCO PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 12 DEL 28.12.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARROSSA (3^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BERNABEI ROCCO PER 5 GARE PUBBLICATA SUL CU N. 12 DEL 28.12.2006. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società GIARROSSA avverso la squalifica inflitta dal GS al calciatore BERNABEI ROCCO per 5(cinque) gare, pubblicata sul CU n. 12 del 28.12.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto di gara emerge un comportamento unicamente ingiurioso ed irriguardoso ai danni del DG ma non violento da parte del tesserato in oggetto; Visto l’art. 14, 2/bis, del CGS; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BERNABEI Rocco a n. 3(tre) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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