COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI TOTARO MICHELE (5 GARE) E FERRAIOLO GIOVANNI (4 GARE) PUBBLICATE SUL CU N.59 DEL 10.1.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI TOTARO MICHELE (5 GARE) E FERRAIOLO GIOVANNI (4 GARE) PUBBLICATE SUL CU N.59 DEL 10.1.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LATRONICO TERME avverso le squalifiche inflitte dal GS ai calciatori Totaro Michele per 5 gare e Farraioli Giovanni per 4 gare e pubblicate sul CU n. 59 del 10.1.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Accertato che il comportamento posto in essere dai due calciatori rientra nella fattispecie di cui all’art. 14, 2bis, lettera b, del CGS, condotta violenta ai danni di un avversario;
Rilevato, altresì che il calciatore Totaro Michele poneva ulteriormente in essere una condotta irriguardosa nei confronti del D.G.;
Considerato, per quanto riguarda il Calciatore Totaro, che la condotta posta in essere dal suddetto giocatore va valutata come un unico episodio di infrazione ed antisportività, essendo la stessa avvenuta in un brevissimo lasso di tempo;
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche dei calciatori TOTARO MICHELE a 4(quattro) giornate e FERRAIOLI GIOVANNI a 3(tre) giornate);
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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