COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPRENSORIO SPORT PISTICCI AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.41 DEL 15.11.2006, RELATIVA ALLA GARA TRA IL C.S.PISTICCI E LA MURESE 2000.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 24/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPRENSORIO SPORT PISTICCI AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.41 DEL 15.11.2006, RELATIVA ALLA GARA TRA IL C.S.PISTICCI E LA MURESE 2000. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla soc. C.S. Pisticci, avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 41 del 15.11.2006 relativa alla gara del 15.10.2006 tra C.S. Pisticci e Murese 2000 con cui si assegnava gara persa alla soc. C.S. Pisticci con il punteggio di 0-3, oltre a 1 punto di penalizzazione ed € 250,00 di ammenda quale prima rinuncia; ESPERITA l’attività istruttoria attraverso l’audizione della società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta e dell’Ispettore/Commissario di campo; LETTI gli atti ufficiali di gara; RITENUTO, quanto al primo motivo di gravame, che lo stesso non può trovare accoglimento in quanto la società Murese 2000 ha proposto ricorso al G.S. avverso la regolarità ed il risultato della gara inviando, così come previsto dall’art. 42 C.G.S., copia del proprio ricorso anche alla società controinteressata la quale, nel procedimento di primo grado, non provvedeva ad inviare controdeduzioni e/o memorie di sorta. Vertendo il ricorso sul risultato e la regolarità della gara, la società che ha giocato la stessa è legittimata attivamente; RILEVATO, quanto all’ulteriore censura mossa dalla ricorrente alla decisione del G.S. di mancanza di un atto che conferisse al Commissario di campo anche la delega alla riscossione coattiva, che con nota del 14.10.2006 prot. n. 891 il Presidente del C.R. Basilicata conferiva l’incarico al proprio funzionario di provvedere alla riscossione, prima della gara in oggetto, dell’importo di € 18.710,00 dalla società C.S. Pisticci con l’espressa prescrizione che, in mancanza, non avrebbe dovuto autorizzare il D.G. alla disputa della gara; RITENUTO che nel disporre il prelievo coattivo il C.R. Basilicata ha correttamente seguito l’iter previsto dalle norme federali, comunicandolo alla soc. C.S. Pisticci nei modi, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 26 n. 4 C.G.S.; PRESO ATTO che la società C.S. Pisticci non ha adempiuto al prelievo coattivo disposto dal C.R. Basilicata, contravvenendo in tal modo ad un provvedimento del Comitato di appartenenza e comportando il mancato prelievo l’impossibilità di disputa regolare della gara per colpa imputabile alla società inadempiente, non assumendo rilevanza alcuna la decisione del Commissario di campo e del D.G. di far comunque disputare la stessa; CONSIDERATO, pertanto, che il G.S. ha correttamente applicato la sanzione prevista dall’art. 12 C.G.S. di perdita della gara a carico della soc. C.S. Pisticci essendo la stessa società direttamente responsabile di fatti e situazioni che hanno influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione; CONSIDERATO, del pari, che a parere di questo Organo Giudicante in questa particolare fattispecie non può trovare applicazione l’art. 53 N.O.I.F. (rinuncia a gara), in quanto non vi è stato da parte della società C.S. Pisticci una effettiva rinuncia o mancata partecipazione alla gara, essendosi la stessa disputata (seppur non regolarmente), producendo comunque sanzioni a carico dei calciatori che vi hanno preso parte. P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione di assegnare gara persa alla società Comprens. Sport Pisticci; - annulla la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica nonché l’ammenda di euro 250.00 comminata quale rinuncia alla gara; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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