COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO (3^ categoria) AVVERSO LA SENTENZA DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.12 DEL 21.12.2006 RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PAGANO DOMENICO.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO (3^ categoria) AVVERSO LA SENTENZA DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.12 DEL 21.12.2006 RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PAGANO DOMENICO.
Letto il reclamo proposto dalla società EPISCOPIA CALCIO avverso la sentenza del G.S., pubblicata sul CU n. 12 del 21.12.2006 relativamente alla posizione irregolare del calciatore PAGANO DOMENICO, nato il 2.8.1991, schierato nella gara V.R. Episcopia Calcio – Real Rotonda del 17.12.2006 e sprovvisto dell’autorizzazione rilasciata dal CR Basilicata ai sensi dell’art. 34 delle NOIF;
Preso atto che la società reclamante non ha allegato all’originale del ricorso la ricevuta attestante l’invio della copia del ricorso stesso alla controparte Real Rotonda, né ha adempiuto all’invito di depositare detta ricevuta presso questo organo giudicante;
Visto l’art. 42, comma 1, del CGS “l’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo”
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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