COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S. MARIA PER POSIZIONE IRREGOLARE TESSERATO KEFI MOUNIER SCHIERATO NELLA GARA EDEN POLICORO-COMITATO S.MARIA DEL 20.1.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 31/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S. MARIA PER POSIZIONE IRREGOLARE TESSERATO KEFI MOUNIER SCHIERATO NELLA GARA EDEN POLICORO-COMITATO S.MARIA DEL 20.1.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società COMITATO S.MARIA per la posizione irregolare del tesserato KEFI MOUMIER, schierato nella gara del 20.1.2007 tra l’Eden Policoro ed il Comitato S.Maria; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società Comitato S. Maria che ne ha fatto regolare richiesta; Accertato che il tesserato Kefi Mounier partecipava alla gara in questione in qualità di calciatore; Preso atto che il suddetto Kefi era stato inibito a svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 13.2.2007, come da CU n. 61 del 17.1.2007; Considerato che detta inibizione comporta l’impossibilità a svolgere qualsiasi funzione, anche quella di calciatore, in ambito federale, come sancito dall’art.14 del C.G.S.; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso assegna alla società EDEN Policoro la perdita della gara con il seguente punteggio: EDEN POLICORO-COMITATO DI S.MARIA 0-6; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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