COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 09/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.57 DEL 29.12.2006 E RELATIVA ALLA GARA REAL NOVA SIRI – GRASSANO DEL 23.12.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 09/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GS PUBBLICATA SUL CU N.57 DEL 29.12.2006 E RELATIVA ALLA GARA REAL NOVA SIRI – GRASSANO DEL 23.12.2006. Letto il reclamo proposto dalla società GRASSANO avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 57 del 29.12.2007 e relativa alla gara del 23.12.2006 tra il Real Nova Siri ed il Grassano, con cui veniva inflitta alla reclamante la sconfitta per 0-6, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di euro 55.00, per non essersi presentata a disputare la gara in oggetto; Esaminata la documentazione prodotta dalla reclamante a corredo del proposto atto di gravame ed in particolare la fattura n.31 del 23.12.2006 del soccorso stradale ACI e la carta di circolazione attestante la proprietà del Veicolo al Grassano; Considerato che per consolidata giurisprudenza della CAF, la sussistenza della cd. “causa di forza maggiore” deve essere dimostrata dalla società che la invoca; Rilevato che la documentazione prodotta non è stata sottoposta al vaglio del GS; Ritenuto, nel caso in esame, che la società reclamante ha assolto all’onere previsto dall’art.55, comma 1, ultima parte della NOIF, avendo dimostrato che l’autobus su cui viaggiava la propria squadra alle ore 15.30 in loc. scalo di Pisticci subiva un’ avaria che richiedeva il soccorso stradale e che, in riferimento all’orario di disputa del gara (ore 16,00) appare configurata l’impossibilità di reperire in tempo utile un altro mezzo per raggiungere la sede di disputa dell’incontro; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo annulla la decisione del GS pubblicata sul CU n. 57 del 29.12.2006, in uno alle sanzioni accessorie della penalizzazione e dell’ammenda alla società Grassano; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata; - invia gli atti alla Segreteria del CR per il recupero di detta gara.
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