COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE PANARIELLO ANTONIO PUBBLICATA SUL CU N.67 DEL 31.01.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 14/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE PANARIELLO ANTONIO PUBBLICATA SUL CU N.67 DEL 31.01.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VIETRI avverso la squalifica del calciatore PANARIELLO ANTONIO come da CU n. 67 del 31.1.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Panariello Antonio reagiva ad un fallo di un avversario colpendolo con un violento calcio allo stinco, spintonandolo; Rilevato che a norma dell’art. 14, 2bis lettera b del CGS, ai calciatori responsabili di una condotta violenta ai danni di un avversario si applica la squalifica minima di 3 giornate; Ritenuta, pertanto, la condotta posta in essere dal calciatore Panariello adeguatamente sanzionata dal GS; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 3(tre) giornate; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it