COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 21/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ EDEN POLICORO AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO TESSERATO KEFI MOUNIER FINO AL 13.02.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 21/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ EDEN POLICORO AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO TESSERATO KEFI MOUNIER FINO AL 13.02.2007. Letto il ricorso proposto dalla società EDEN POLICORO avverso la inibizione del proprio tesserato KEFI MOUNIER fino al 13.02.2007; Visto l’articolo 41 del C.G.S. secondo cui non sono ammissibili in alcuna sede le inibizioni fino ad un mese; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo; - dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it