COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 07/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELL POTENZA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI COIRO GIUSEPPE, FINO AL 30.06.2007, E FANELLI ANTONIO, FINO AL 30.04.2007, PUBBLICATE SUL CU N. 73 DEL 14.2.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 07/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELL POTENZA AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI COIRO GIUSEPPE, FINO AL 30.06.2007, E FANELLI ANTONIO, FINO AL 30.04.2007, PUBBLICATE SUL CU N. 73 DEL 14.2.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società CASTELL POTENZA avverso le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori COIRO GIUSEPPE fino al 30.06.2007 e FANELLI ANTONIO fino al 30.04.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Rilevato relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore Coiro, che non può trovare accoglimento quanto sostenuto dalla società reclamante nel proprio atto di gravame ovvero di una assenza di violenza nel comportamento posto in essere dal tesserato riconducubile unicamente ad una condotta ingiuriosa ed irriguardosa, in quanto il D.G., nel supplemento di rapporto, riferisce in maniera precisa di essere stato strattonato con violenza dal suddetto calciatore e che tale gesto ingenerava una mischia a cui partecipavano altri compagni di squadra; Considerato che a anorma dell’art.14, 2 bis, lettera d, del CGS ai calciatori responsabili di una condotta violenta ai danni del D.G. si applica la sanzione minima di otto giornate di squalifica o a tempo determinato e che, stante l’assenza di conseguenze fisiche per il D.G., la sanzione inflitta dal G.S. può essere ridotta come da dispositivo; Ritenuto, in merito alla condotta del Fanelli, che la stessa possa essere considerata come comportamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso ai danni del D.G., ma non violento e che anche per lo stesso calciatore la sanzione inflitta, in relazione ai fatti, può essere proporzionalmente ridotta, come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proporsto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore COIRO GIUSEPPE fino al 30.03.2007; - riduce la squalifica iflitta al calciatore FANELLI ANTONIO fino al 10.03.2007; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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