COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/03/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI IULA GIACOMO – GIA’ PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI -, MIOLLA PIETRO E DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 40/06.07). Seduta dell’8.3.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/03/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 DEFERIMENTO - PROCEDIMENTO A CARICO DI IULA GIACOMO - GIA’ PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI -, MIOLLA PIETRO E DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 40/06.07).
Seduta dell’8.3.2007.
Con nota del 29 gennaio 2007, prot. 872/165pf/ma, ricevuta in data 1° febbraio 2007, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare le persone in oggetto, perché esprimevano giudizi lesivi della classe arbitrale nonché del C.R. Basilicata, attraverso le dichiarazioni rese a una testata giornalistica ed in un comunicato stampa e la società C.S. Pisticci per responsabilità diretta ed oggettiva.
Contestati ritualmente gli addebiti, eseguiti tutti gli accertamenti di rito ed ascoltati i Sigg. Iula Giacomo e Miolla Pietro che ne facevano rituale richiesta, il procedimento nella seduta dell’8.03.2007 viene deciso.
In via preliminare, questo collegio giudicante osserva che, per ormai consolidata Giurisprudenza della CAF, può essere sottoposto a giudizio sportivo anche un soggetto non più appartenente all’ordinamento sportivo ma che all’epoca dei fatti risultava essere tesserato. Si ritiene, pertanto, che il sig. Iula Giacomo attualmente non più tesserato F.I.G.C. ma, all’epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, Presidente della società C.S. Pisticci, può essere sottoposto a giudizio.
- Preso atto che la società C.S. Pisticci non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata e che gli incolpati Iula e Miolla sostenevano la loro completa estraneità alle contestazioni mosse e che, di contro, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità in capo agli incolpati, formulava la richiesta di 8(otto) mesi di inibizione a carico di Iula Giacomo e Miolla Pietro e di euro 1000.00 di ammenda per la società a titolo di responsabilità oggettiva;
- Considerato che dagli elementi acquisiti risulta che dopo la gara dell’1.11.2006 tra il C.S. Pisticci e la Vultur di Rionero sia l’allora Presidente Giacomo Iula che il dirigente Miolla Pietro rilasciavano al giornale “Il Quotidiano” dichiarazioni lesive della reputazione del D.G. e di organismi operanti in ambito federale e che non può trovare accoglimento quanto sostenuto dagli incolpati di essere stati fraintesi dal giornalista che avrebbe carpito “a caldo” le loro dichiarazioni, essendo le stesse affermazioni virgolettate e riferibili a dichiarazioni testuali degli stessi;
- Rilevato, del pari, che non appare verosimile la linea difensiva sostenuta dagli incolpati di mancata conoscenza della pubblicazione sia sul giornale “il Quotidiano” che sul sito internet denominato “gialloble.com” (rispettivamente in data 2/3.11.2006) di un comunicato stampa a firma “la dirigenza della Pol. C.S. Pisticci” contenente giudizi e rilievi fortemente lesivi della reputazione degli organismi federali, in quanto non vi è stata mai smentita e /o rettifica alcuna; Anche a voler prendere per buono quanto sostenuto dagli incolpati in sede di audizione personale, di essere venuti a conoscenza solo dal deferimento (29 gennaio 2007) del contenuto di detto comunicato, agli atti non vi è traccia alcuna di smentita, di scuse, di richiesta di chiarimento e/o diffida alle testate suddette, né presa di posizione sia della società che degli stessi incolpati riguardo alle gravi affermazioni contenute in detto comunicato;
- Considerato che tali gravi dichiarazioni ed accuse, provenienti da esponenti di primo piano della società (nella specie Presidente e vice-presidente) possono ingenerare nei tifosi reazioni e proteste che possono sfociare in atti di violenza.
Rinetuto che delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 2, comma 4, del C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visti gli artt. 2,3,4 e 37 del CGS
INFLIGGE
- al signor IULA Giacomo l’inibizione a svolgere mansioni in ambito FIGC per 8(otto) mesi;
- al signor MIOLLA Pietro l’inibizione a svolgere mansioni in ambito FIGC per 6(sei) mesi;
- alla società COMPRENS. SPORT PISTICCI l’ammenda di euro 1.500.00 (millecinquecento).
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