COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 15 SCHIERATI NELLA GARA BALVANO – BRIENZA (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 5.3.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRIENZA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 15 SCHIERATI NELLA GARA BALVANO – BRIENZA (CAMPIONATO JUNIORES) DEL 5.3.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BRIENZA CALCIO per la posizione irregolare di calciatori di età inferiore agli anni 15, schierati dalla società Balvano nella gara del campionato juniores tra il Balvano ed il Brienza Calcio del 5.3.2007; Rilevato dagli atti ufficiali che la società Balvano ha effettivamente fatto partecipare alla gara in oggetto i calciatori LE CALDARE Vincenzo, nt il 31.10.1992, e Teta Francesco, nt il 7.8.1992, schierandoli, rispettivamente al 16° del pt e al 32° del st., in sostituzione di altri giocatori; Preso atto che il regolamento del campionato juniores, pubblicato sul CU n. 4 del 27.7.2006, dispone che possono prendere parte agli incontri i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, pena la perdita della gara ai sensi dell’art. 12, comma 5 , del CGS; P.Q.M. - infligge alla società BALVANO la perdita della gara con il seguente punteggio: BALVANO – BRIENZA CALCIO 0-3; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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