COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE CALCIATORE ANDRES MARIO NONCHE’ AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.86 DEL 14.3.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE CALCIATORE ANDRES MARIO NONCHE’ AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.86 DEL 14.3.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RICIGLIANO in merito alla squalifica per 3 gare del calciatore ANDRES Mario, nonché avverso l’ammenda di euro 150.00 inflitte dal G.S. come da CU n. 86 del 14.03.2007; Rilevato, in via preliminare, che a norma dell’art. 41, n.3, del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori ai 150.00 euro; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta e chiamato, per chiarimenti, il D.G.; Rilevato che, in merito alla condotta posta in essere dal calciatore Andres Mario, il D.G. riferiva che lo stesso atleta, entrando in ritardo in una azione di gioco nel tentativo di allontanare la sfera, colpiva da dietro l’avversario facendolo cadere, ma precisando che non si è trattato di un fallo volontario anche se di una certa intensità che non ha provocato alcuna conseguenza all’avversario; Ritenuto che, sulla base delle precisazioni fornite dal D.G., la condotta del calciatore Andrea Mario debba derubricarsi in condotta gravemente antisportiva ai danni di un avversario e, quindi, ricadente nel disposto dell’art.14, 2bis, lettera a, del CGS; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo in merito all’ammenda di 150.00 euro; - in parziale accoglimento riduce la squalifica del giocatore ANDRES Mario a 2(due) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it