COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 15/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo Gare del campionato ECCELLENZA GARA COMPR. SPORT PISTICCI – MURESE 2000 AURORA del 15/10/2006
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 15/11/2006
Decisione del Giudice Sportivo
Gare del campionato ECCELLENZA
GARA COMPR. SPORT PISTICCI – MURESE 2000 AURORA del 15/10/2006
• Visto il preannuncio e successivo inoltro di reclamo da parte della società Murese 2000 avverso la regolarità ed il risultato della gara C.S. Pisticci – Murese 2000 del 15.10.2006
• Letti gli atti ufficiali
• Ritenuto che a carico della società C.S. Pisticci, debitrice di una somma a favore di un proprio ex tesserato, il C.R. Basilicata aveva disposto in occasione della gara di campionato C.S. Pisticci – Murese 2000 del 15/10/2006, con telegramma del 23/09/2006, il prelievo coattivo a norma dell’art. 26 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Detto prelievo non è stato eseguito, nonostante la presenza di un proprio incaricato, a causa della inadempienza della società C.S. Pisticci che si rifiutava di pagare, adducendo motivazioni che esulano da questo giudicato, prima per voce del proprio Vice Presidente ed immediatamente dopo direttamente da parte del Presidente della società.
• Preso atto della decisione della società C.S. Pisticci di non dar corso al richiesto pagamento, il Commissario di Campo presente, ed avente in quel frangente anche le funzioni di ispettore delegato alla riscossione, comunicava al Direttore di Gara, circostanza questa confermata dallo stesso Arbitro, a norma di quanto disposto dall’art. 26 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti di non aver potuto effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, notificando allo stesso che la gara non si sarebbe disputata per colpa della società inadempiente ossia il C.S. Pisticci.
Successivamente, il Commissario di Campo, esulando da quelli che sono i suoi compiti peraltro esplicitamente previsti dall’art. 68 delle N.O.I.F., ritornando dal Direttore di Gara, che, peraltro, nulla obiettava, gli comunicava che la gara doveva comunque disputarsi proforma per presunti motivi di ordine pubblico, a lui riferiti da Forze dell’ordine presenti, motivi che non trovano però alcun riscontro negli atti in possesso di questo Giudice.
Se vi erano motivi di ordine pubblico, ancorché verificatisi prima dell’inizio della gara, gli stessi dovevano essere oggetto di esclusiva valutazione da parte delle Forze dell’Ordine al momento presenti, e ogni eventuale decisione in merito alla mancanza di condizioni che potessero garantire la regolare disputa della gara doveva essere assunta e comunicata agli organi federali (Direttore di Gara e Commissario di Campo) dal preposto all’ordine pubblico, come peraltro disposto dalla legislazione e dalle norme federali vigenti e non una decisione del Commissario di Campo.
La circostanza evidenziata dal Commissario di Campo relativamente ad un accordo intervenuto tra le parti presenti, ovvero il medesimo, un Ispettore di Polizia presente e i dirigenti della società C.S. Pisticci, di giocare comunque la gara proforma, decisione questa peraltro demandata alla esclusiva valutazione del D.G, per evitare possibili problemi di ordine pubblico, non giustifica comunque la sua decisione di comunicare personalmente, e non attraverso chi in quel momento era il responsabile dell’ordine pubblico, al Direttore di Gara di disputare la partita pur in assenza dell’esazione prevista.
E’ indubbio che la gara non doveva disputarsi, stante il mancato pagamento del prelievo coattivo disposto dal C.R. Basilicata, e che i fatti succedutisi, così come raccontati nel suo rapporto dal Commissario di Campo non possono trovare alcuna considerazione da parte di questo organo giudicante, che ferma il proprio giudicato al momento della comunicazione al Direttore di Gara, ai sensi dell’art. 26 comma 4, della mancata esazione del credito e della automatica consequenziale impossibilità di disputare della gara.
Infatti sia il Commissario di Campo che il Direttore di Gara, ognuno per quanto di propria competenza, non avrebbero dovuto far disputare la gara, demandando ogni eventuale e possibile ulteriore sviluppo legati ad eventuali motivi di ordine pubblico al preposto all’ordine pubblico se nominato e presente sul posto.
Premesso quanto sopra questo GS, in accoglimento del reclamo proposto, DISPONE:
• di comminare, visti gli artt. 26 c. 4 del Regolamento LND e 12 del CGS, gara persa alla società COMPRENS. SPORT PISTICCI con il risultato di 0 – 3 a favore della società MURESE 2000 AURORA;
• di infliggere alla medesima società C.S. Pisticci, ai sensi dell’art. 53 delle NOIF, la penalizzazione di un punto e l’ammenda di Euro 250.00 quale prima rinuncia;
• di confermare i provvedimenti disciplinari precedentemente presi;
• di ordinare la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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