COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 15/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CSI S.ANTONIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE BONIS GAETANO SCHIERATO DALLA SOCIETA’ S.MARIA NELLA GARA DI COPPA ITALIA 2006-07 TRA CSI S.ANTONIO E S.MARIA.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 15/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CSI S.ANTONIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE BONIS GAETANO SCHIERATO DALLA SOCIETA’ S.MARIA NELLA GARA DI COPPA ITALIA 2006-07 TRA CSI S.ANTONIO E S.MARIA.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CSI S.ANTONIO per la posizione irregolare del calciatore DE BONIS GAETANO schierato nella gara di Coppa Italia Regionale 2006-2007 di Calcio a 5 del 2.11.2006 tra il CSI S. Antonio ed il S. Maria;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che il calciatore De Bonis Gaetano con CU n.32 del 30.10.2006 subiva la squalifica di 1(una) giornata per recidiva in ammonizione – 2^ infrazione - nella gara di Coppa Italia Calcio A 5 del 25.10.2006 tra il S. Maria e la Tecnograph e che detta sanzione non risulta essere stata scontata nell’ambito della Coppa Italia Regionale di calcio A/5;
Viste le disposizioni contenute nel CU n.17 del 20.09.2006;
P.Q.M.
• in accoglimento del proposto ricorso assegna alla società CSI S. ANTONIO la vittoria nella gara del 2.11.2006 con il seguente punteggio:
CSI S. ANTONIO – S. MARIA 6-0;
• dispone l’esclusione dalla Coppa Italia Regionale 2006-2007 di Calcio a 5 della società S. Maria;
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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