COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 3/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Angelo Esposito, Gerardo Bellettieri e Arturo Grenci, nella seduta del 1.10.2007, ha deliberato quanto segue: 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ BANZI AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.20 DEL 19.9.2007 IN MERITO ALLA GARA MURESE 2000 AURORA – BANZI DEL 16.09.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 3/10/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RICORSO DELLA SOCIETA’ BANZI AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.20 DEL 19.9.2007 IN MERITO ALLA GARA MURESE 2000 AURORA – BANZI DEL 16.09.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BANZI avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul CU n. 20 del 19.07.2007, con la quale veniva inflitta alla predetta società la sconfitta con il punteggio di 0-3 nella gara Murese 2000 Aurora – Banzi del 16.09.2007, per non aver impiegato fin dall’inizio della gara due “giovani calciatori”;
Acquisita dall’ufficio tesseramenti del C.R. Basilicata certificazione in merito al tesseramento del calciatore Vizziello Cristian della società Banzi nato il 17.05.1990, il quale risulta regolarmente tesserato con la citata società;
Evidenziato che nell’ordinamento sportivo il G.S. giudica unicamente sulla base degli atti ufficiali e, nel caso di specie, ha effettuato d’ufficio il controllo sul rispetto dell’impiego degli “under”;
Evidenziato, altresì, che è stata la stessa società ricorrente a indicare, erroneamente, nella distinta di gara quale data di nascita del calciatore Vizziello Cristian la data 17.05.1980;
Considerato che la corretta data di nascita del predetto calciatore è quella del 17.05.1990 e che, da parte del Banzi, vi è stato un mero errore materiale di trascrizione;
Preso atto, pertanto che, alla luce di quanto su riportato, la società Banzi non ha violato la norma riguardante la pertecipazione di calciatori “giovani” prevista dai CU n.1 del 1.7.2007 e 4 del 25.7.2007;
P.Q.M.
- accoglie il proposto ricorso e ripristina il risultato come acquisito sul campo: Murese 2000 Aurora – Banzi 1-0;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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