COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAPALEO GIACOMO FINO AL 31.12.2012, COME DA CU N. 78 DEL 27.02.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAPALEO GIACOMO FINO AL 31.12.2012, COME DA CU N. 78 DEL 27.02.2008. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla società Latronico Terme avverso la squalifica fino al 31.12.2012 del calciatore PAPALEO Giacomo, come riportato sul CU n. 78 del 27.02.2008; LETTI gli atti ufficiali di gara; ASCOLTATI il D.G., l’AA n.2, nonché la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta; CONSIDERATO che la società Latronico Terme, nel ricorso presentato, ha ammesso le responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti contestati, chiedendo unicamente una riduzione della squalifica tenuto conto della giovane età del calciatore; PRESO ATTO che il D.G. e l’AA n.2 hanno confermato la condotta violenta posta in essere dal giocatore Papaleo, non riportando alcun danno fisico; RILEVATO che, allo stato degli atti e delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati durante la fase di dibattimento è emerso che il Papaleo Giacomo, alla notifica dell’espulsione, strappava dalle mani dell’arbitro il cartellino, tentando di colpirlo con un pugno che lo toccava solo di striscio e, successivamente, aggrediva anche l’AA n.2; TENUTO CONTO che le sanzioni sportive inflitte dagli organi della Giustizia Sportiva devono tendere alla rieducazione dei soggetti interessati ai valori di lealtà e correttezza posti alla base dello sport: PRESO ATTO, nella fattispecie per cui è procedimento, della piena disponibilità dimostrata dal Papaleo nonché della sua sincerità nell’ammettere i fatti a base della sanzione inflitta al calciatore; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore PAPALEO GIACOMO fino al 24.02.2011; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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