COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO, SIGNORI CARLUCCI LEONARDO E SABATO VITO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 4 DEL C.G.S. (PROC. N.ro Reg. C.D. 62/07-08). Seduta del 17.05.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO, SIGNORI CARLUCCI LEONARDO E SABATO VITO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 4 DEL C.G.S. (PROC. N.ro Reg. C.D. 62/07-08). Seduta del 17.05.2008. Con nota prot. n. 2975/005 pf 07_08/Sp/en del 22.02.2008, ricevuta in data 28.02.2008, il Procuratore federale deferiva i sigg. Carlucci Leonardo e Sabato Vito per violazione dell’art. 1 C.G.S. e la società San Cataldo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per violazione dell’art. 4 CGS, perché nella stagione sportiva 2006-07, la predetta società aveva tesserato come allenatore il signor Rinaldi Vito il quale si avvaleva, nel corso degli allenamenti settimanali, della collaborazione del calciatore Sabato Vito non abilitato a svolgere tale attività non avendo, quale calciatore professionista, richiesto il tesseramento da allenatore dilettante per la società per la quale era tesserato come giocatore. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 17.05.2008, venivano ascoltati gli incolpati che ne avevano fatto rituale e tempestiva richiesta. Nel corso dell’audizione il difensore degli stessi, in via preliminare, chiedeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di copia del dispositivo della C.D. Settore Tecnico con cui l’allenatore Sabato Vito veniva prosciolto dall’addebito disciplinare contestato. Il Sostituto Procuratore Federale, avv. Brienza, si opponeva alla richiesta, ritenendo ininfluente ai fini del presente giudizio il documento di cui si chiedeva l’acquisizione. La C.D.T., ritenuta utile ai fini della decisione la prodotta documentazione, ne disponeva l’acquisizione agli atti. Il difensore degli incolpati evidenziava l’assoluta infondatezza del deferimento sia alla luce del proscioglimento dell’allenatore da parte del C.D. del Settore Tecnico che dalle risultanze degli atti da cui emerge che tutte le decisioni tecniche erano assunte dall’allenatore Rinaldi Vito, il quale era presente in panchina, mentre lo stesso, a causa di problemi di carattere familiare, aveva delegato il calciatore Sabato Vito, solo in alcune sedute settimanali, di seguire la preparazione atletica della squadra sempre in base alle direttive impartire dal tecnico. Il rappresentante della Procura Federale, pur evidenziando un comportamento collaborativo degli incolpati in sede di indagine, insisteva per l’accoglimento del proposto deferimento e chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Sabato Vito mesi 4 di squalifica, per Carlucci Leonardo mesi 4 di inibizione e per la società San Cataldo € 500,00 di ammenda. Considerato che dal rapporto dei collaboratori dell’Ufficio Indagini è emerso in maniera chiara che le direttive tecniche e tattiche della squadra sono state sempre impartite dall’allenatore Rinaldi Vito il quale è stato sempre presente alle gare sia in casa che in trasferta della società e che lo stesso delegava al calciatore più esperto Sabato Vito solo alcune sedute atletiche del martedì a causa di problemi familiari. Nella relazione, inoltre, è evidenziato che tale collaborazione si esplicava unicamente per la preparazione atletica e sempre alla luce delle indicazioni impartire di volta in volta dall’allenatore. Nella fattispecie, pertanto, non appare configurabile la violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1 del CGS, atteso che gli odierni deferiti, oltre ad aver collaborato con gli uffici della procura nelle indagini, non hanno posto in essere alcun comportamento contrario alle norme federali, non prevedendo la normativa della L.N.D. la presenza obbligatoria di preparatori atletici, né vietando l’assunzione di tali compiti da parte di altri tesserati. A ciò vi è da aggiungere che l’allenatore Rinaldi Vito è stato prosciolto dal proprio organo disciplinare dalla contestazioni mosse. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata alle parti interessate, a norma dell’art. 35 n.4 del CGS.
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