COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2000 POLICORO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RAMONDO FRANCESCO SCHIERATO DALLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI COPPA ITALIA DELL’11.10.2007 TRA LA RUGGIERO DI LAURIA ED IL 2000 POLICORO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 2000 POLICORO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RAMONDO FRANCESCO SCHIERATO DALLA SOCIETA’ RUGGIERO DI LAURIA NELLA GARA DI COPPA ITALIA DELL’11.10.2007 TRA LA RUGGIERO DI LAURIA ED IL 2000 POLICORO. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società 2000 POLICORO per la posizione irregolare del calciatore RAMONDO FRANCESCO relativamente alla gara di Coppa Italia Ruggiero di Lauria – 2000 Policoro dell’11.10.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il calciatore Ramondo Francesco, come da C.U. n.24 del 3-10.2007 veniva squalificato per 1(gara) per recidiva in ammonizione; Considerato che lo stesso Ramondo Francesco veniva impiegato come titolare prendendo parte attiva alla gara in oggetto, come da distinta agli atti; Considerato che lo stesso non ha scontato la squalifica inflittagli e che, pertanto, ha preso parte alla gara in posizione irregolare; P.Q.M. - infligge alla società Ruggiero di Lauria la perdita della gara con il seguente punteggio: RUGGIERO DI LAURIA – 2000 POLICORO 0-3; - infligge al calciatore Ramondo Francesco 1(una) ulteriore giornata di squalifica; - infligge al dirigente accompagnatore signor Cartolano Biagio l’inibizione fino al 6.11.2007; - dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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