COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI LUCA ALESSANDRO, COME DA CU N. 26 DEL 10-10-2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI LUCA ALESSANDRO, COME DA CU N. 26 DEL 10-10-2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società LATRONICO TERME avverso la squalifica per 3(tre) giornate inflitta dal G.S. al calciatore DI LUCA ALESSANDRO, come da CU n. 26 del 10-10-2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’art. 19, comma 4, lettera b, del CGS dispone che i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri giocatori e/o altre persone presenti sono passibili di una sanzione minima di 3 giornate di squalifica; Accertata, nel caso di specie, una condotta violenta da parte del calciatore Di Luca Alessandro nei confronti di un altro calciatore; P.Q.M. - rigetta il ricorso, confermando la squalifica di 3 giornate inflitta al Di Luca; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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