COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTI Procedimento a carico della società ATELLA MONTICCHIO e del Presidente signor CARRIERO DONATO per violazione degli artt. 1 C.G.S., in relazione agli artt.35 e 38 Reg. Sett. Tecnico (n. R.C.D 81/06-07)

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/10/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTI Procedimento a carico della società ATELLA MONTICCHIO e del Presidente signor CARRIERO DONATO per violazione degli artt. 1 C.G.S., in relazione agli artt.35 e 38 Reg. Sett. Tecnico (n. R.C.D 81/06-07) Con nota del 30 maggio 2007, ricevuta in data 7 giugno 2007 n. prot.2067/239pf/SP/ma, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, perché l’allenatore sig. Gerardo Passarella nella stagione 2005/2006 ha esercitato l’attività di allenatore dapprima per la società Rinascita Campagna e, successivamente, per la società Atella Monticchio. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7 luglio 2007, a tale data il giudizio veniva sospeso considerata la cessazione al 30.06.2007 di tutti gli organi della Giustizia Sportiva. Fissata in prosieguo nuova seduta al 20.10.2007 e ritualmente notificati alle parti i relativi avvisi, nessuno si presentava per i deferiti né gli stessi provvedevano a comunicare un legittimo impedimento né a depositare scritti e/o memorie difensive. Ascoltata la relazione e le richieste formulate dal sostituto procuratore il quale, ritenuta provata la violazione delle norme contestate, richiedeva per il signor Carriero Donato la inibizione di 3 mesi, per la società Atella Monticchio l’ammenda di euro 300.00. Considerato che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini è risultato in maniera pacifica che l’allenatore Passarella Gerardo nel corso della stagione 2005-2006 ha iniziato l’attività di preparazione pre-campionato con la soc. Rinascita Campagna militante nel campionato di Eccellenza campana, prendendo parte a quattro sedute di allenamento e ad una partita amichevole non ufficiale senza essere tesserato e che, successivamente, nella stessa stagione, assumeva la guida tecnica della Pol. Atella Monticchio; Preso atto che l’art. 35 del Reg. del Settore Tecnico stabilisce che i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi, né indipendentemente dal tesseramento svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse; Rilevato che il tecnico in oggetto, con separato atto, è stato deferito innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico che, per il descritto comportamento, ha provveduto a sanzionarlo con una squalifica; Evidenziato che nella fattispecie in esame il tecnico Passarella non è stato tesserato con la soc, Rinascita Campagna, società appartenente al C.R. Campania e che la soc. incolpata non aveva altro mezzo per conoscere della precedente attività prestata dal proprio tecnico se non unicamente attraverso informazioni che doveva fornire il tecnico al momento del tesseramento e che, come emerge dalla relazione dell’Ufficio Indagini, lo stesso non ha fornito; Considerato, tuttavia, che per espressa previsione del vigente C.G.S. il Presidente p.t. e la società rispondono dei comportamenti dei loro tesserati; P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; DELIBERA - di infliggere al signor CARRIERO Donato, Presidente p.t., l’ammenda di euro 150,00; - di infliggere alla società Pol. ATELLA MONTICCHIO l’ammenda di euro 200,00. Manda alla Segreteria del C.R. Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti, a norma dell’art. 41, ultimo comma, del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it