COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N. 24 DEL 3-10.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N. 24 DEL 3-10.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Polisportiva ROTONDELLA avverso la squalifica inflitta al calciatore IACOVINO MARIO ed all’ammenda di euro 400,00, come decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul CU n. 24 del 3-10-2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dalla lettura del rapporto arbitrale, il comportamento tenuto dal tesserato IACOVINO Mario è da ritenersi ingiurioso ed irriguardoso ai danni del D.G., con l’aggravante di aver reiterato più volte tale comportamento; Evidenziato che lo stesso tesserato si è limitato ad invettive verbali nei confronti del D.G., senza, peraltro, colpirlo e che, pertanto, la fattispecie del comportamento del Iacovino può essere ricondotta nell’ambito dell’art. 17, comma 4, lettera c, del CGS, con l’aggravante della riterazione e del tentativo di aggredire l’arbitro; Rilevato, in merito all’ammenda comminata dal G.S., che non possono trovare accoglimento le argomentazioni della reclamante in quanto oltre al comportamento minaccioso ed irriguardoso del proprio tesserato durante e dopo la gara, lo stesso D.G. veniva pesantemente minacciato ed ingiuriato negli spogliatoi anche da persone non identificate; Considerato che le società rispondono del comportamento dei propri tesserati e dei propri sostenitori; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto ricorso, riduce la squalifica inflitta al calciatore IACOVINO MARIO fino al 15.11.2007; - conferma l’ammenda di euro 400.00, come inflitta dal G.S.; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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