COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 DEFERIMENTI:PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 ter n. 13 N.O.I.F.- (PROC. N. R.G. Comm. Disc. 62/06-07). Seduta del 27.10.2007

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 DEFERIMENTI:PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOC. C.S. PISTICCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 ter n. 13 N.O.I.F.- (PROC. N. R.G. Comm. Disc. 62/06-07). Seduta del 27.10.2007 Con nota trasmessa in data 6.03.2007 prot. 2022 il Presidente del C.R. Basilicata, deferiva a questa Commissione Disciplinare la Soc. CS Pisticci, per violazione dell’art. 94 ter n. 13 NOIF in riferimento al lodo arbitrale del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicato sul C.U. n. 6 bis del 1 aprile 2006 e notificato alle parti in data 1 giugno 2006, con cui la stessa società era stata riconosciuta debitrice di alcune somme a favore di un proprio ex allenatore e che la stessa non aveva versato nei termini previsti. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale e depositate dalla Soc. CS Pisticci memorie difensive, nella seduta del 28.04.2007 veniva ascoltata la stessa società che ne aveva fatto rituale e tempestiva richiesta. Con ordinanza del 30 aprile 2006 il giudizio in corso veniva sospeso con richiesta al Presidente del C.R. Basilicata di una integrazione documentale e all’Ufficio Indagini presso la FIGC di un supplemento d’indagine circa i motivi della mancata escussione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla Soc. Pisticci a garanzia del debito verso il tesserato. Ricevuti gli atti richiesti e preso atto che con comunicazione del 19.09.2007 prot. N. 643, ricevuta il 29.09.2007, l’Ufficio Indagini provvedeva al deposito della propria relazione d’indagine, veniva fissata nuova seduta al 27.10.2007 per il prosieguo dell’esame del deferimento, informando la società deferita con comunicazione prot. n. 875/07 del 29.09.2007. Alla nuova udienza la società deferita precisava di aver saldato il debito con l’ex tesserato e che, per i fatti di cui è procedimento, ha già subito una sanzione della perdita della gara relativamente al mancato versamento dell’importo intimato coattivamente dal CR Basilicata. Evidenziato che secondo quanto stabilito dall’art. 94 ter n. 13 NOIF, il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Preso atto che dagli ulteriori elementi ed atti acquisiti è emerso che la società C.S. Pisticci non ha versato la somma di € 18.710,00, stabilita dal lodo arbitrale del Collegio Arbitrale presso la LND pubblicato sul C.U. n. 6 bis del 1 aprile 2006 e notificato alle parti in data 1 giugno 2006, al proprio ex allenatore Passerella Gerardo nei termini di cui all’art. 94 ter NOIF in quanto, come accertato dall’Ufficio Indagini, la fideiussione rilasciata a garanzia del proprio debito dalla Banca Popolare del Materano è risultata essere incapiente per mancanza di fondi e né la stessa società, ripetutamente invitata a versare dette somme, vi provvedeva. Rilevato che non può trovare accoglimento quanto eccepito dalla società deferita ovvero di aver già subito una sanzione per la stessa violazione essendo, la sanzione a cui la stessa fa riferimento, inerente ad altra fattispecie e alla violazione di altra norma del C.G.S. ed in particolare al mancato adempimento da parte della reclamante al prelievo coattivo disposto dal C.R. Basilicata. Considerato che la violazione dell’art. 94 ter NOIF comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comme 6 bis C.G.S. (ora art. 8 n. 9 C.G.S). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Basilicata, in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della società Soc. Comprens.Sport Pisticci la sanzione della penalizzazione in classifica di n. 2 punti in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva. DISPONE Che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Segreteria del C.R. Basilicata, alle parti interessate a noma dell’art. 41 C.G.S.
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