COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE DIRIGENTE NATIELLO INNOCENZO COME PUBBLICATO SUL CU N. 44 DEL 21-11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ MURESE 2000 AURORA AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE DIRIGENTE NATIELLO INNOCENZO COME PUBBLICATO SUL CU N. 44 DEL 21-11.2007. Letto il ricorso proposto dalla società MURESE 2000 AURORA avverso la squalifica dell’allenatore signor NATIELLO Innocenzo fino al 18.12.2007, come pubblicato sul CU n. 44 del 21.11.2007; Considerato che a norma dell’art. 45, comma 3, del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni per i dirigenti ovvero le squalifiche per i tecnici fino ad un mese; P.Q.M. - dichiara il proposto ricorso inammissibile, confermando la squalifica come inflitta; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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