COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ GRASSANO (CALCIO A 5) AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DEL 10.11.2007 TRA GRASSANO E SPORTING MURESE COME PUBBLICATO SUL CU N. 42 DEL 14-11.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ GRASSANO (CALCIO A 5) AVVERSO LA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DEL 10.11.2007 TRA GRASSANO E SPORTING MURESE COME PUBBLICATO SUL CU N. 42 DEL 14-11.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società GRASSANO avverso la omologazione del risultato della gara di calcio a 5 del 10.11.2007 tra il Grassano e Sporting Murese, come da CU n. 42 del 14.11.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Letto il supplemento di rapporto del D.G.;
Considerato che l’arbitro nel suddetto supplemento ha dichiarato che la gara in oggetto si è conclusa con il punteggio di 6 a 6 e di non aver alcun dubbio e/o incertezza in merito al risultato;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso, confermando il risultato della gara GRASSANO – SPORTING MURESE 6-6;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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