COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIANNONE ANDREA, COME PUBBLICATO SUL CU N. 35 DEL 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 5/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIANNONE ANDREA, COME PUBBLICATO SUL CU N. 35 DEL 31.10.2007. Letto il ricorso presentato dalla società REAL GRUMENTO avverso la decisione del G.S. di squalificare fino al 30.09.2011 il calciatore GIANNONE ANDREA, come da C.U. n. 35 del 31.10.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Ascoltato il D.G.; Considerato che le argomentazioni addotte dalla società reclamante non trovano conferma nelle dichiarazioni dell’arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel referto di gara e cioè che il Giannone lo colpiva ripetutate volte alla gamba con calci che gli provocavano dolore; Rilevato, altresì, che il gesto, senza dubbio violento ed antisportivo, non ha comportato conseguenze fisiche allo stesso D.G. tali da impedergli di portare a termine la gara; Ritenuta, pertanto, alla luce dell’istruttoria effettuata da questo Collegio giudicante, eccessiva la sanzione inflitta dal G.S.; Evidenziato, infine, in considerazione della giovane età del calciatore, che la sanzione sportiva deve avere, in aggiunta alla sua natura punitiva, anche un carattere educativo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GIANNONE ANDREA, fino al 30 luglio 2009; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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