COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA D’AGRI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE GIORDANO ALESSIO E REGOLARITA’ DELLA GARA VILLA D’AGRI-SOCCER LAGONEGRO DEL 25.11.2007, COME DA CU N. 46 DEL 28.11.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA D’AGRI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE GIORDANO ALESSIO E REGOLARITA’ DELLA GARA VILLA D’AGRI-SOCCER LAGONEGRO DEL 25.11.2007, COME DA CU N. 46 DEL 28.11.2007.
Letto il ricorso proposto dalla società VILLA D’AGRI avverso la squalifica sia del calciatore GIORDANO ALESSIO per 3 gare, come da CU n. 46 del 28.11.2007 sia avverso la regolarità della gara Villa d’Agri-Soccer Lagonegro;
Riuniti i due succitati reclami per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ritenuto, quanto alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore, che lo stesso poneva in essere una condotta violenta ai danni di un avversario e che, a norma dell’art. 19, comma 4, lettera b, del CGS, ai calciatori che si rendono responsabili di condotta violante nei confronti di altri calciatori è applicata la sanzione minima di 3 giornate;
Considerato, pertanto, adeguata la sanzione inflitta dal G.S. al Giordano Alessio;
Ritenuto, quanto al ricorso sulla regolarità della gara, che lo stesso è inammissibile non essendo stata rispettata la procedura prevista dal CGS, attraverso l’invio di copia del ricorso alla controparte;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso vertente sulla riduzione della squalifica del calciatore Giordano Alessio, confermando la sanzione inflitta dal G.S.;
- dichiara inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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