COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SOCCER LAGONEGRO AVVERSO SQUALIFICA PER 6 GARE DEL CALCIATORE MASTROIANNI ANTONIO, COME DA CU N. 46 DEL 28.11.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
3.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SOCCER LAGONEGRO AVVERSO SQUALIFICA PER 6 GARE DEL CALCIATORE MASTROIANNI ANTONIO, COME DA CU N. 46 DEL 28.11.2007.
Letto il ricorso presentato dalla società SOCCER LAGONEGRO avverso la squalifica per 6 gare del calciatore MASTROIANNI ANTONIO, pubblicata sul CU n. 46 del 28.11.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che l’art. 46, comma 4, del CGS stabilisce che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, su cui è riportata la decisione del G.S.;
Evidenziato che il ricorso in oggetto è stato proposto in data 06.12.2007 (data di spedizione della raccomandata), mentre la data di pubblicazione del CU è del 28.11.2007;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso della società Soccer Lagonegro in quanto proposto oltre il termine di cui al citato articolo 46;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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