COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ BARRICELLE (CALCIO A5) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE LOVITO ANGELO, COME DA CU N.52 DEL 12.12.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
3.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ BARRICELLE (CALCIO A5) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE LOVITO ANGELO, COME DA CU N.52 DEL 12.12.2007.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BARRICELLE avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore LOVITO ANGELO, come riportato sul CU n. 52 del 12.12.2007;
Accertato dalla lettura degli atti ufficiali di gara che il calciatore Lovito si è dapprima reso responsabile, nei confronti di un avversario, di un fallo di gioco, che ha comportato la sua espulsione e, successivamente, di una grave condotta antisportiva ed ingiuriosa ai danni del direttore di gara, condotta reiterata anche dopo l’allontanamento dal terreno di gioco;
Considerato che il suindicato comportamento va correttamente inquadrato in quanto previsto dall’art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S.;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso proposto dalla società BARRICELLE, confermando il provvedimento del G.S.;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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