COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DEL SIGNOR TELESCA GERARDO, ALLENATORE SOCIETA’ P3F GIOCOLERIA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.03.2008, COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DEL SIGNOR TELESCA GERARDO, ALLENATORE SOCIETA’ P3F GIOCOLERIA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.03.2008, COME DA CU N. 49 DEL 5.12.2007. Letto il ricorso ritualmente e personalmente proposto dal signor TELESCA GERARDO, allenatore della società P3F Giocoleria Potenza avverso la squalifica inflitta dal G.S. fino al 31.03.2008, come da CU n. 49 del 5.12.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la parte reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato che dalla lettura del rapporto arbitrale emerge, ictu oculi, da parte del tesserato Telesca ai danni del D.G., una condotta sicuramente antisportiva, ingiuriosa ed irriguardosa ma non violenta, tanto che lo stesso arbitro nel descrivere l’episodio evidenzia la lievità dell’atto; Visto l’articolo 19, comma 1, lettera f, del CGS; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la squalifica inflitta al tesserato TELESCA GERARDO fino al 31.01.2008; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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