COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAPERTOSA DOLOMITI LUCANE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 DEL CALCIATORE PADULA ALDO, COME DA CU N. 44 DEL 21.11.2007.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAPERTOSA DOLOMITI LUCANE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 DEL CALCIATORE PADULA ALDO, COME DA CU N. 44 DEL 21.11.2007.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società PIETRAPERTOSA DOL. LUCANE avverso la squalifica del calciatore PADULA ALDO fino al 31.12.2010, come riportato sul CU n. 44 del 21.11.2007;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che la argomentazioni della società stessa non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, da cui risulta chiaramente la condotta oltremodo violenta del calciatore Padula Aldo che, nel contestare una decisione dell’arbitro, oltre ad ingiuriarlo e minacciarlo, lo colpiva con un calcio al ginocchio sinistro procurandogli forte dolore ed una escoriazione con fuoriuscita di sangue;
Ritenuta, ai sensi dell’art.19 del CGS, la sanzione inflitta dal G.S. congrua in relazione alla condotta violenta posta in essere dal calciatore ai danni del D.G.;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso confermando la squalifica fino al 31.12.2010;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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