COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMI DELLE SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA E PESCOPAGANO 2000 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. PUBBLICATI SUL CU. N.44 DEL 21.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 3/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMI DELLE SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA E PESCOPAGANO 2000 AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. PUBBLICATI SUL CU. N.44 DEL 21.11.2007. Letto i reclami delle società BAR LA NOTTE PIGNOLA e PESCOPAGANO 2000 avverso il provvedimento del G.S. pubblicato sul C.U. n. 44 del 21.11.2007 relativo alla gara dell’11.11.2007 tra il Bar La Notte Pignola ed il Pescopagano 2000 con cui veniva inflitta gara persa e l’ammenda di euro 200,00 alle due società, nonché ulteriori euro 300,00 di ammenda e diffida del campo alla società Bar La Notte Pignola; Ritenuto, in via preliminare, di dover disporre, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la riunione tra il reclamo proposto dalla società Bar La Notte, iscritto al ruolo con il n.ro 22/07-08, con il quello proposto dalla società Pescopagano 2000, iscritto al ruolo con il n.ro 23/07-08; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltate le società reclamanti che ne hanno fatto rituale richiesta, nonché il D.G. della gara; Preso atto che dal supplemento di gara e dalla disposta audizione del D.G. lo stesso riferisce che al 15° del st della gara in questione improvvisamente tutto il pubblico presente sugli spalti invadeva il campo entrando da una porta secondaria causando tafferugli che vedevano coinvolti anche alcuni tesserati delle due squadre, che le Forze dell’Ordine presenti invitavano il il D.G. a raggiungere gli spogliatoi ed aspettare che si rasserenassero gli animi e che dopo 5 minuti dall’inizio della rissa lo stesso D.G. decretava la sospensione della gara stessa; Preso atto, altresì, che il D.G. riferiva di non aver potuto adottare tutti gli strumenti a propria disposizione in quanto anche dopo il triplice fischio continuavano gli scontri e che, in ogni caso, il responsabile delle Forze dell’Ordine presente nulla poneva in essere per riportare la calma; Evidenziato, altresì, che lo stesso D.G. ha ribadito di non aver subito alcuna minaccia, violenza e/o impedimento all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori o dirigenti delle due squadre, né di aver posto in essere tentativo alcuno di ripresa del gioco; Acquisita agli atti certificazione a firma del Comandante della Polizia Municipale di Pignola in servizio durante la gara in esame in cui attesta che durante la gara non vi è stata alcuna invasione di campo essendo gli accessi regolarmente chiusi e che nessuno delle Forze dell’Ordine presenti ha invitato il D.G. a sospendere la gara; Considerato che secondo principi più volte espressi dalla CAF (su tutte cfr. appello Pro Calcio Cittaducale C: n.35/c del 7-14 aprile 2003), il D.G. ha il potere, attribuitogli dalla regola 5 del Giuoco del Calcio e dall’art 64, n.2, delle N.O.I.F. di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentano la regolare prosecuzione; spetta, invece, agli Organi di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 17, n.4, del C.G.S., di decidere se i fatti verificatisi nel corso della gara, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa; Ritenuto che nel caso in esame, i fatti così come descritti negli atti ufficiali ed emersi nel corso dell’istruttoria, non sembrano aver creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara e, pertanto, la decisione del D.G. di sospendere la gara, senza porre in essere tutte quelle formalità (ammonizioni, espulsioni, convocazione dei due capitani, ecc.) idonee a far riprendere il giuoco, appare affrettata; P.Q.M - annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 44 del 21.11.2007 relativa alla partita dell’11.11.2007 tra il Bar La Notte Pignola ed il Pescopagano 2000, disponendo la ripetizione della gara, con invio degli atti al Presidente del C.R. Basilicata per i provvedimenti di competenza; - dispone la restituzione alle due società della tassa reclamo, se versata.
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