COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PONZO ANTONIO ED AMMENDA DI EURO 400.00, COME DA CU N. 64 DEL 9.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PONZO ANTONIO ED AMMENDA DI EURO 400.00, COME DA CU N. 64 DEL 9.1.2008. Letto il ricorso proposto dalla società LATRONICO TERME avverso la squalifica per 5 gare di calciatore PONZO Antonio e l’ammenda di euro 400.00 alla società come riportate sul CU n. 64 del 9.1.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato in merito alle argomentazioni difensive relative alla squalifica del calciatore Ponzo Domenico che le stesse non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara da cui, invece, emerge un reiterato e grave comportamento minaccioso ed irriguardoso ai danni del D.G. da parte del tesserato; Considerato, per quanto attiene all’ammenda, che pur essendo provata la presenza in campo di persona non autorizzata che rivolgeva all’arbitro frasi offensive con successivo atteggiamento ostile ed ingiurioso da parte di sostenitori della società locale, la sanzione inflitta appare eccessiva in relazione ai fatti ed all’assenza di conseguenze per lo stesso D.G. e che, pertanto, va ridotta come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda inflitta alla società LATRONICO TERME ad euro 250.00; - conferma, invece, la squalifica di 5(cinque) giornate del calciatore PONZO Antonio; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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