COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO AVIS POLICORO AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE KEFI MOUNIR FINO AL 26.2.2008, COME DA CU N.61 DEL 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO AVIS POLICORO AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE KEFI MOUNIR FINO AL 26.2.2008, COME DA CU N.61 DEL 3.1.2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CENTRO SPORTIVO AVIS POLICORO avverso l’inibizione del dirigente KEFI MOUNIR fino al 26.2.2008 come da decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 61 del 3.1.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara laddove nel suo rapporto il D.G. descrive in maniera dettagliata il comportamento tenuto dal dirigente in parola il quale, non inserito in distinta, in un primo momento entrava nel recinto di gioco per soccorrere il figlio infortunatosi durante un’azione di gioco e successivamente si avventava contro il giocatore avversario reo del fallo ai danni del figlio, scatenando la reazione di dirigente e tifosi della squadra di casa; Evidenziato che a norma dell’art. 35 del CGS il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Considerato, inoltre, che dal suddetto rapporto, in seguito all’ingresso non autorizzato del sig. Kefi Mounir, emerge un anche un ingresso sul campo di tifosi della società ospitante e che detta fattispecie non risulta essere stata esaminata dal G.S.; P.Q.M. - rigetta il proposto ricorso, confermando integralmente le sanzioni inflitte dal G.S. nei confronti del dirigente KEFI Mounir; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata; - dispone la trasmissione al G.S. competente per la valutazione di eventuali responsabilità a carico della società Real Matera in relazione all’ingresso in campo di propri sostenitori non autorizzati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it