COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLAS MATERA (calcio a 5 femminile) AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA ATLAS MATERA-REAL STIGLIANO PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATRICE DEL REAL STIGLIANO. Letto il ricorso presentato al Giudice Sportivo avverso la omologazione del risultato della gara di calcio a 5 femminile tra l’ATLAS MATERA e il REAL STIGLIANO 2005;

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLAS MATERA (calcio a 5 femminile) AVVERSO OMOLOGAZIONE RISULTATO GARA ATLAS MATERA-REAL STIGLIANO PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATRICE DEL REAL STIGLIANO. Letto il ricorso presentato al Giudice Sportivo avverso la omologazione del risultato della gara di calcio a 5 femminile tra l’ATLAS MATERA e il REAL STIGLIANO 2005; Premesso che i reclami al G.S. vanno preannunciati nei termini e nei modi previsti dall’art.29, comma 4, lettera b, del C.G.S. e che, comunque, non è possibile proporre ricorso allo stesso organo giudicante, per cui viene investita della questione questa Commissione Disciplinare; Letti gli atti di gara ed in particolare il supplemento di referto con il quale il D.G. precisa di aver riconosciuto la giocatrice RASULO Jasmine con documento rilasciato dal Comune di Stigliano, per dimenticanza non trascritto sulla distinta di gara; e che per la stessa è stato rilasciato attestato di maturità agonistica come riportato sul CU n. 47 del 30.11.2007 P.Q.M. - Rigetta il proposto ricorso, confermando il risultato della gara ATLAS MATERA – REAL STIGLIANO 2005 3-3; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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