COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.6 RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. AQUINO ROCCO, CORLETO TERESA E SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA, AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE AQUINO VINCENZO, COME DA DECISIONE DEL G.S. SUL CU N. 19 DEL 10.1.2008 (Comitato Prov. Di Potenza).

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 30/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.6 RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. AQUINO ROCCO, CORLETO TERESA E SOCIETA’ BAR LA NOTTE PIGNOLA, AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE AQUINO VINCENZO, COME DA DECISIONE DEL G.S. SUL CU N. 19 DEL 10.1.2008 (Comitato Prov. Di Potenza). Letto il reclamo proposto dai sigg. Aquino Rocco e Corleto Teresa nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Aquino Vincenzo e dalla società Bar La Notte Pignola avverso la squalifica per 5 anni del calciatore Aquino Vincenzo, giusta decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.19 del 10.01.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Asoltati la società reclamante, i calciatori Aquino Vincenzo e Logiodice Antonio, accompagnati dai rispettivi genitori, nonché il D.G.; Considerato che quanto affermato dai reclamanti con proprio atto di gravame ha trovato riscontro nell’istruttoria espletata da cui è emerso che la società Bar La Notte Pignola nella gara disputata il 22.12.2007 contro la F.S.T. Rionero, impiegava il calciatore Logiodice Antonio, nato il 3.4.1990 al posto del calciatore Aquino Vincenzo, nato il 16.8.1993, e che il calciatore Logiodice si rendeva colpevole di un grave atto di violenza ai danni dell’arbitro consistito in uno strattonamento e successivamente nello sferrare violenti pugni in faccia al D.G., provocandogli una contusione allo zigomo sinistro e costringendolo a sospendere la gara; Preso atto che il D.G. riconosceva come autore dell’episodio di violenza ai suoi danni il calciatore Logiodice Antonio e che, considerata la particolare gravità della condotta posta in essere dallo stesso, va applicata la sanzione massima prevista dall’Ordinamento sportivo; Rilevato che nella fattispecie in esame, oltre all’episodio di violenza ai danni del D.G., assume particolare gravità l’operato della società Bar La Notte Pignola e dei suoi dirigenti che, oltre a violare i principi fondamentali del diritto sportivo sanciti dall’art.1 del C.G.S. di lealtà, correttezza e probità, hanno disatteso al primario ruolo di educatori loro attribuito per il calcio giovanile; Evidenziato che a norma dell’art. 4 del C.G.S. le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, nonché rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti e dei tesserati; Visti gli artt. 1, 4, 18 e 19 del C.G.S.; P.Q.M. In accoglimento del proposto reclamo: - revoca la squalifica per 5 anni inflitta dal G.S. al calciatore Aquino Vincenzo con il C.U. n. 19 del 10.01.2008; - infligge al calciatore Logiodice Antonio la squalifica di 5 anni; - infligge alla società Bar La Notte Pignola la penalizzazione in classifica di 9(nove) punti da scontarsi nell’attuale stagione sportiva nonché l’ammenda di € 800.00(ottocento); - infligge al dirigente accompagnatore signor La Notte Michele l’inibizione fino a tutto il 31.12.2008; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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