COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ FUTSAL (CALCIO A/5 – SERIE D) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CRAL LA LOCOMOTIVA NELLA GARA DEL 21.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ FUTSAL (CALCIO A/5 – SERIE D) PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE DELLA SOCIETA’ CRAL LA LOCOMOTIVA NELLA GARA DEL 21.1.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società FUTSAL avverso la regolarità della gara del 21.1.2008 tra il Futsal ed il Cral La Locomotiva per posizione irregolare dei calciatori Oriente Roberto e Sgovio Roberto della società Cral La Locomotiva; Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto: • che la società Cral La Locomotiva, prima della gara, faceva riconoscere dal D.G. il calciatore Oriente Roberto, n. 19 sulla distinta di gara; • che ad un ulteriore controllo, effettuato a fine gara, lo stesso arbitro constatava che il giocatore che aveva preso parte all’incontro non era lo stesso in precedenza riconosciuto, ma, come si è avuto modo di accertare, il calciatore Sgovio Roberto che aveva giocato sotto falso nome; Considerato che tali fatti venivano confermati dall’arbitro sia nel rapporto di gara che nel supplemento al rapporto; Rilevato che nella fattispecie in esame assume particolare gravità l’operato della società Cral La Locomotiva e dei suoi dirigenti che hanno violato i principi fondamentali del diritto sportivo sanciti dall’art. 1 del C.G.S. di lealtà, correttezza e probità; Evidenziato che a norma dell’art. 4 del CGS le società rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta nonché, oggettivamente, dell’operato dei dirigenti e dei tesserati; Visti gli articoli 1, 4, 18 e 19 del CGS; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo assegna gara persa alla società Cral La Locomotiva con il risultato di 0-6; - infligge ai giocatori SGOVIO ROBERTO e ORIENTE ROBERTO la squalifica per 5(cinque) gare, ciascuno; - infligge alla società CRAL LA COLOMOTIVA l’ammenda di € 150.00; - infligge al dirigente accompagnatore MARCEDDU MARIO l’inibizione fino al 31.5.2008; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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