COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SCANZANO AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA TRAMUTOLESE-ATLETICO SCANZANO DEL 20.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 6/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SCANZANO AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA TRAMUTOLESE-ATLETICO SCANZANO DEL 20.1.2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ATLETICO SCANZANO avverso la omologazione del risultato relativo alla gara Tramutolese – Atletico Scanzano del 20.1.2008, per presunta posizione irregolare dei calciatori BOVE LUIGI e FALVELLA ANTONIO della società Tramutolese che non avrebbero scontato la squalifica per IV ammonizione loro inflitta dal G.S. e riportata nel CU n. 59 del 27.12.2007; Rilevato dagli atti ufficiali: • che la suddetta squalifica è stata comminata per un’infrazione commessa dai due calciatori nella gara Tramutolese-Varisius Sport del 23.12.2007; • che nella successiva gara del 30.12.2007 tra l’Olimpia Tito e la Tramutolese i calciatori Bove Luigi e Falvella Antonio non sono stati schierati dalla Tramutolese; • che la suddetta gara del 30.12.2007, sebbene sospesa dall’arbitro per una rissa, è stata data persa dal G.S. alle due società ed è, quindi, da considerarsi valida agli effetti della classifica; Preso atto che, in base al disposto dall’art. 22, comma 4, le sanzioni a carico dei tesserati Bove Luigi e Falvella Antonio vanno considerate scontate, in quanto la gara ha conseguito un risultato utile agli effetti della classifica (perdita per 3-0 ad entrambe le società; P.Q.M. 1. rigetta il proposto ricorso confermando il risultato acquisito sul campo TRAMUTOLESE – ATLETICO SCANZANO 1-1; 2. dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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